Per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi la legge prevede un regime applicabile a tutte le famiglie, nel caso in cui non venga espressa alcuna volontà specifica; la legge permette tuttavia ai coniugi di scegliere un regime diverso sia al momento del matrimonio, sia successivamente.
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è quello della comunione legale. È facile modificare il regime patrimoniale. È possibile infatti rivolgersi al notaio per stipulare un'apposita convenzione matrimoniale, volta ad adottare, ad esempio, la separazione dei beni ovvero la comunione convenzionale. Una volta redatto l'atto modificativo del regime, la modifica verrà annotata a margine dell'atto di matrimonio. Altre regole particolari sono previste per l'impresa familiare o per la costituzione di un fondo patrimoniale, con il quale ciascuno o ambedue i coniugi o un terzo possono destinare alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia, garantendo così, sui beni costituiti in fondo, la massima tutela rispetto ai creditori, per debiti estranei ai bisogni della famiglia. Si precisa che l'istituto del fondo patrimoniale, tenuto conto dell'effetto segregativo che è in grado di determinare, non deve essere utilizzato in frode ai creditori. La segregazione patrimoniale si può realizzare anche con altri istituti, quali il trust, ovvero il negozio di destinazione. Anche in questo caso si tratta di istituti che possono essere utilizzati per finalità meritevoli di tutela riconosciute dall'ordinamento giuridico.