L’emergenza Covid 19 ha comportato delle modifiche normative che per la loro utilità sono rimaste in piedi ancor oggi. In particolare si ricorda ad esempio che il DL 27 dicembre 2024 n.202 convertito in L 21 febbraio 2025 n.15 art 3 comma 14 sexies ha prorogato la possibilità di celebrare assemblee societarie in video conferenza anche per le società che non prevedono una clausola in tal senso nell'atto costitutivo.
2. Agevolazioni per la cessione e l'assegnazione di beni immobili (2025): Nel 2025 sono stati riaperti i termini per le assegnazioni e cessioni agevolate di beni immobili da parte di società commerciali ai loro soci, nonché per le trasformazioni agevolate da società commerciali in società semplici. Le operazioni dovranno essere completate entro il 30 settembre 2025.
3. Semplificazione della tassazione dei contratti preliminari immobiliari (2025): E' stata ridotta la tassazione dei contratti preliminari immobiliari, equiparando allo 0,5% l'imposta prevista per acconti e caparre.
4. Riforma della Volontaria Giurisdizione (2023): A partire dal 28 febbraio 2023, è entrata in vigore la riforma della Volontaria Giurisdizione, che consente ai notai di fungere da autorità alternativa al giudice tutelare in determinate procedure, nell'ottica di velocizzare l'autorizzazione.
5. Novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2024: La Legge 213/2023 ha introdotto novità rilevanti per l'attività notarile, tra cui l'ampliamento delle ipotesi di plusvalenze immobiliari in caso di vendita di immobili che hanno beneficiato del c.d. superbonus, permettendo di applicare l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1 della Legge 266/2005 tramite il Notaio
6. Terzo settore. Novità fiscali in arrivo dalla UE.
Si ricorda che le novità introdotte dagli articoli 101 e 104 del Codice del Terzo Settore hanno lo scopo di modernizzare il settore, rendendo più chiara e uniforme la regolamentazione degli enti che operano in ambito sociale. In particolare:
Queste disposizioni garantiscono che il settore del Terzo Settore si sviluppi in modo più coerente, con standard di gestione e comunicazione chiari, così da assicurare maggiore trasparenza e un controllo più rigido sulle attività sociali.
Se hai bisogno di un approfondimento su questi articoli o su altre novità della riforma, fammi sapere!
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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